Pubblicata, il 17 settembre, l’ordinanza dell’Unione dei comuni Amiata grossetana che vieta la raccolta dei frutti del sottobosco all’interno dei terreni agricoli di proprietà privata dal 1 ottobre (e non dal 15 settembre come pareva in un primo momento), fino al 31 ottobre. L’ordinanza fa riferimento al Codice Civile che stabilisce che i frutti del sottobosco sono di proprietà esclusiva dei proprietari dei fondi. L’ordinanza ribadisce che per la raccolta dei funghi epigei, con esclusione dei proprietari dei fondi, occorre essere in possesso dell’apposito titolo autorizzativo. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata dal 1°ottobre al 31ottobre. Si invitano inoltre i proprietari a istallare idonee tabellazioni apposte lungo il confine del fondo e in corrispondenza degli accessi, con la dicitura “Divieto di raccolta funghi dal 1°ottobre al 31ottobre–Castagneto da frutto in produzione”. I trasgressori saranno sanzionati per l’inottemperanza alle ordinanze ed ai regolamenti comunali, salva la possibilità dei proprietari dei fondi di rivalersi sui trasgressori in sede civilistica o penale. Dell’accertamento e della constatazione delle infrazioni sono incaricati, secondo le norme vigenti, il Corpo Forestale dello Stato, l’Arma dei Carabinieri, gli organi di polizia urbana e provinciale e gli organi di vigilanza delle aziende Usl. L’obiettivo è quello di dare ai produttori la possibilità di poter godere al massimo del frutto dei loro sforzi, specialmente in un momento particolarmente difficile per la produzione castanicola amiatina. Si cerca anche di bloccare l’atteggiamento di moltissimi che senza curarsi delle tradizioni e delle regole scritte fin dai tempi degli statuti comunali cinquecenteschi, continua a entrare nei castagneti per raccogliere funghi e per prendere castagne.