In vigore da ieri la tanto attesa legge sul Biotestamento che regola il funziontrattamento sanitario secondo il volere del paziente.
COSA PREVEDE: con Biotestamento non sarà più possibile iniziare o proseguire un trattamento sanitario senza il consenso libero e informato della persona interessata. Per i minori il consenso dovrà essere espresso dai genitori o dal tutore legato, sempre tendo conto della volontà del soggetto. In previsione di una futura incapacità decisionale, ogni persona che abbia compiuto la maggiore età può esprimere il consenso o il rifiuto in merito al trattamento sanitario, in modo specifico riguardo a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese nutrizione e idratazione artificiali. Le volontà sono esprimibili tramite le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) e sono revocabili. La Dat, vincolante per il medico che è esente da responsabilità civile o penale, deve essere redatta per atto pubblico o per scrittura privata, autenticata da un pubblico ufficiale, da un medico del Ssn o da un notaio. La legge prevede anche la possibilità di una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico.
COME FARE IL BIOTESTAMENTO: le Dat posso essere scritte di proprio pugno; si può compilare un modulo reso disponibile dall’associazione Coscioni ( https://www.associazionelucacoscioni.it/compila-il-tuo-testamento-biologico-online/ ); si può registrare un video o usare altre tecnologie che consentono anche alle persone con disabilità di comunicare. Le Dat si possono rinnovare, modificare o revocare in ogni momento. Il Biotestamento non necessita di registrazione tributaria, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.
La legge prevede la possibilità di nominare un fiduciario (è possibile ma non obbligatorio) che dovrà detenere una copia del Biotestamento con la possibilità di attualizzarla in accordo con il personale sanitario nel caso cambino, per esempio, le prospettive di vita della persona in base a innovazioni o scoperte mediche rilevanti.
Il Biotestamento può essere redatto con una scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale e custodita dal soggetto; con scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza o presso le strutture sanitarie designate dalla Regione.